La pubblicazione ed entrata in vigore del decreto Cura Italia ha fatto sorgere una serie di dubbi e quesiti in relazione alla sua applicazione in relazione al condominio.

Dubbi e quesiti posti anche direttamente all’Agenzia delle Entrate.

L’ADE con la Circolare n. 8/E – avente ad oggetto risposte a quesiti in relazione al contenuto del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19″ – ha provato a fare chiarezza.

Proprio nell’indice del provvedimento è citato il condominio negli edifici.

Com’è noto il condominio è sostituto d’imposta ed in ragione di tale ruolo è onerato di una serie d’incombenti.

Incombenti che in una qualche misura sono stati oggetto d’intervento ad opera del così detto decreto cura Italia: da qui la necessità di far luce sulla loro portata.

Condominio e decreto cura Italia, le norme

L’art. 62 del decreto n. 18/2020, rubricato Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi, al comma 1, recita:

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020“.

Condominio e decreto cura Italia, i quesiti

Data questa norma, ne sono discesi due quesiti specificamente riguardanti il condominio che l’Agenzia delle Entrate, nella propria circolare, ha chiarito che le sono stati posti.

Questi:

“A. È sospeso l’obbligo del condominio, quale sostituto di imposta, di operare le ritenute d’acconto.

B. Sono sospesi i termini per l’invio all’Agenzia delle entrate delle certificazioni dovute dai sostituti di imposta (condominio) inerenti alle ritenute d’acconto operate nell’anno 2019 in quanto non relative a “dichiarazione dei redditi precompilata 2020“.

Condominio e decreto cura Italia, nessuna sospensione per l’attività di sostituto d’imposta a meno che…

L’ADE specifica che sono sospesi alcuni adempimenti tributari trai quali, però, non rientra quello del versamento delle ritenute d’acconto in ragione dell’attività propria del sostituto d’imposta.

L’Ente ha però specificato che tale disposizione soffre delle eccezioni.

In particolare, si legge nella circolare che il settimo comma dell’art. 62 d.l. n. 18/2020 stabilisce che “i ricavi e i compensi percepiti, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge e il 31 marzo 2020, da soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato“.

Quindi l’amministratore del condominio non deve eseguire la ritenuta d’acconto prevista dagli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, solo in relazione ai ricavi o ai compensi corrisposti alle predette categorie di soggetti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 31 marzo 2020.

Sta ai sostituiti far presente tale circostanza all’amministratore con apposita dichiarazione, così come l’obbligo di versare le somme non ritenute entro il 31 maggio 2020, ovvero in cinque rate, a far data sempre da maggio, senza sanzioni ed interessi. Un avvocato con questi requisiti o un lavoratore autonomo, possono accedere fruire della sospensione.

Condominio e decreto cura Italia, quali certificazioni devono essere inviate?

Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, al di là dei comuni situati in Lombardia e nelle province Venete, individuati con decreto MEF 24.02.2020, rispetto ai quali opera una sospensione totale degli adempimenti fiscali, «la certificazione unica contenente esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può essere trasmessa in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2020, termine ultimo di presentazione del modello 770/2020. La consegna al percipiente va, invece, effettuata entro il 31 marzo 2020».

Fonte: https://www.condominioweb.com/coronavirus-decreto-cura-italia-e-condominio.16840